Art. 18.

      1. L'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

      «Art. 8. - 1. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste nei collegi uninominali regionali o elenchi regionali di candidati, devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste nei collegi uninominali o gli elenchi nelle singole circoscrizioni regionali medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.
      2. I partiti o i gruppi politici organizzati che intendano effettuare il collegamento di cui all'articolo 8-bis devono depositare presso il Ministero dell'interno il corrispondente simbolo di coalizione per gli elenchi regionali con la denominazione della coalizione stessa. I partiti o i gruppi politici organizzati che non intendano effettuare

 

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il collegamento presentano lo stesso simbolo per i collegi uninominali e per gli elenchi regionali.
      3. I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.
      4. I partiti o i gruppi politici organizzati, la cui denominazione è compresa nella denominazione di gruppi parlamentari presenti in almeno un ramo del Parlamento durante la legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi, hanno titolo a presentare lo stesso simbolo e la stessa denominazione con i quali hanno conseguito almeno un eletto nelle precedenti consultazioni elettorali.
      5. Non è ammessa la presentazione di contrassegni, sia che si riferiscano a liste nei collegi uninominali sia che si riferiscano a elenchi regionali, identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.
      6. Ai fini di cui al comma 5 costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o delle finalità politiche connessi al partito o alla forza politica di riferimento.
      7. Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.
      8. Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.
      9. Non è ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi».
 

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